PARTE III DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI
1. Dall'attuazione del presente codice e dei suoi allegati non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice e dai suoi allegati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04