PARTE II DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI
1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformita' con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04