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((TITOLO II-TER — MISURE TECNOLOGICHE DI PROTEZIONE. INFORMAZIONI SUL REGIME DEI DIRITTI))

(( 1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonche' del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi. 2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il materiale protetto, nonche' l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresi' contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonche' qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione. ))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04