CAPO II — Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione I Norme generali
(( 1. Per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 110-quater e il meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 110-quinques, ciascuna delle parti puo' rivolgersi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che risolve la controversia nel termine di novanta giorni dalla richiesta, in conformita' a quanto stabilito da apposito regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando il diritto di adire l'autorita' giudiziaria. 2. La procedura di risoluzione della controversia di cui al comma 1 puo' essere avviata anche dagli organismi rappresentativi degli autori e degli artisti interpreti o esecutori, su richiesta specifica di uno o piu' autori o artisti interpreti o esecutori.)) ((53))
← Art. 110-quinquies. · All articles · Art. 110-septies. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04