Sezione III — Contratto di edizione
Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, e' regolato, oltreche' dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.
← Art. 117. · All articles · Art. 119. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04