CAPO III — Contenuto e durata del diritto di autore Sezione I Protezione della utilizzazione economica dell'opera
(( 1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione. ))
← Art. 12-ter. · All articles · Art. 14. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04