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CAPO III — Contenuto e durata del diritto di autore Sezione I Protezione della utilizzazione economica dell'opera

(( 1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione. ))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04