lexiara

Sezione IV — Contratti di rappresentazione e di esecuzione

Il contratto con il quale l'autore concede la facolta' di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, e' regolato, oltreche' dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono. Salvo patto contrario, la concessione di detta facolta' non e' esclusiva e non e' trasferibile ad altri.

· All articles ·

Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04