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CAPO III — Difese e sanzioni giudiziarie Sezione I Difese e sanzioni civili § 1. - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica

1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtu' di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione gia' avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione puo' agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. 2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 3. L'azione e' regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile. (( 3-bis. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia d'impresa previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, tutte le controversie aventi ad oggetto i diritti d'autore e i diritti connessi al diritto d'autore previsti dalla presente legge. ))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04