CAPO III — Difese e sanzioni giudiziarie Sezione I Difese e sanzioni civili § 1. - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica
Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice puo' ordinare che la sentenza venga pubblicata per la sola parte dispositiva in uno o piu' giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente.
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