lexiara

Sezione II — Difese e sanzioni penali

1. Quando il materiale sequestrato e', per entita', di difficile custodia, l'autorita' giudiziaria puo' ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 2. E' sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e l'illecito amministrativo di cui all'articolo 171-quater nonche' delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti ((di contrassegno apposto ai sensi della presente legge, ove richiesto, o provvisti di contrassegno)) contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca e' ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale. ((60)) 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.

· All articles ·

Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04