Sezione II — Difese e sanzioni penali
1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, ((mette a disposizione,)) riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti ((o servizi)) audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche e' punito, purche' il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale. 2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantita' delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate ((o per la quantita' di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1)), la sanzione amministrativa e' aumentata sino ad ((euro 5.000)) ed il fatto e' punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o piu' giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o piu' periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attivita' imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' produttiva o commerciale.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04