TITOLO V — ENTI DI DIRITTO PUBBLICO PER LA PROTEZIONE E L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI AUTORE
Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle demandategli da questa legge o altre disposizioni, l'(( Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) )) puo' esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto. L'ente puo' assumere per conto dello stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.
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