TITOLO VIII — DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI
Nel bilancio di previsione del Ministero della cultura popolare e' stanziata, in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio in cui questa legge andra' in vigore, una somma di lire un milione, su proventi del diritto previsto dagli articoli 175 e 176, da erogarsi, con le modalita' stabilite dal regolamento, in favore delle Casse di assistenza e di previdenza delle Associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti.(3)(4)((5))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04