TITOLO VIII — DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI
Sino all'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura civile, le funzioni attribuite dall'art. 162 al giudice istruttore sono esercitate dal presidente del collegio davanti al quale pende la lite.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04