Sezione II — Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalita' dell'autore (Diritto morale dell'autore)
Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 puo' essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti. L'azione, qualora finalita' pubbliche lo esigano, puo' altresi' essere esercitata dal Ministro per la cultura popolare, sentita l'Associazione sindacale competente.
← Art. 22. · All articles · Art. 24. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04