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Sezione III — Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera

((Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e' di settant'anni a partire dalla morte dell'autore.))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04