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Sezione III — Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera

((I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti dalle disposizioni della presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell'autore o altro evento considerato dalla norma)).

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04