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CAPO IV — Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per talune categorie di opere Sezione I Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche

In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04