CAPO IV — Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per talune categorie di opere Sezione I Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche
Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente l'autore della parte letteraria ne riacquista la libera disponibilita', senza pregiudizio dell'eventuale azione di danni a carico del compositore. Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell'azione di danni prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione formatosi sull'opera gia' musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non puo' essere rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04