Sezione II — Opere collettive, riviste e giornali
Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso. Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.
← Art. 39. · All articles · Art. 41. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04