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Sezione II — Opere collettive, riviste e giornali

Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso. Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04