CAPO V — ((Eccezioni e limitazioni Sezione I Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni))
(( 1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purche' si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore. ))
← Art. 66. · All articles · Art. 68. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04