CAPO V — ((Eccezioni e limitazioni Sezione I Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni))
(( 1. I titolari dei diritti possono richiedere di porre fine allo status di opera orfana in relazione ai diritti loro spettanti rivendicando la titolarita' presso le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1. 2. In caso di controversia sulla titolarita' dei diritti si applica il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'articolo 194-bis. 3. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica prontamente all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, per la registrazione nella banca dati online pubblicamente accessibile, qualsiasi modifica dello status di opera orfana)) ((43))
← Art. 69-quinquies. · All articles · Art. 69-septies. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04