CAPO V — ((Eccezioni e limitazioni Sezione I Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni))
(( 1. L'editore al quale un autore ha trasferito o concesso l'utilizzo di un diritto mediante contratto di trasferimento o licenza ha diritto a una quota, comunque non superiore al 50 per cento, del compenso previsto a favore dell'autore per gli utilizzi dell'opera in virtu' di qualsiasi eccezione o limitazione al diritto trasferito o concesso. Tale quota puo' essere determinata da accordi collettivi, fermo restando il rispetto del limite di cui al primo periodo. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica senza pregiudizio del diritto di prestito di cui all'articolo 69.)) ((53))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04