CAPO V — ((Eccezioni e limitazioni Sezione I Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni))
1. ((Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell'estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater)).
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04