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CAPO V — ((Eccezioni e limitazioni Sezione I Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni))

(( 1. E' consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purche' i titolari dei diritti ricevano un equo compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il comitato di cui all'art. 190. ))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04