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TITOLO II — DISPOSIZIONI SUI DIRITTI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI AUTORE CAPO I ((Diritti del produttore di fonogrammi))

(( 1. Il produttore di fonogrammi e' la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilita' della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni. 2. E' considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale. ))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04