CAPO II — Soggetti del diritto
Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima o pseudonima e' ammesso a far valere i diritti dell'autore, finche' questi non si sia rivelato. Questa disposizione non si applica allorche' si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04