TITOLO I — DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE
( Attivita' culturali, ricreative e assistenziali ((e controlli sul servizio di mensa)) ) Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori. ((Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'articolo 19, hanno diritto di controllare la qualita' del servizio di mensa secondo modalita' stabilite dalla contrattazione collettiva)).
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04