TITOLO II — DELLA LIBERTA' SINDACALE
E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a: a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attivita' sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresi' ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di eta' ((, di nazionalita')) o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.
← Art. 14. · All articles · Art. 16. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04