TITOLO III — DELL'ATTIVITA' SINDACALE
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unita' produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
← Art. 24. · All articles · Art. 26. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04