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TITOLO IV — DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI

I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04