CAPO V — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE PECUNIARIE
Modifiche al sistema penale. · Italy
L'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1935, n. 835, e' sostituito dal seguente: "Art. 19. - (Perdono giudiziale). - Se per il reato commesso da minore degli anni diciotto il tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della liberta' personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, puo' applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'articolo 14 sia nel giudizio".
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-08-27