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CAPO V — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE PECUNIARIE

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali. Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo ((a euro 20)) o nel massimo ((a euro 50)) sono elevate, rispettivamente, ((a euro 20)) e ((a euro 50)). Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie.(4)

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-08-27