CAPO VI — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE ACCESSORIE, PRESCRIZIONE, OBLAZIONE, SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E CONFISCA
Modifiche al sistema penale. · Italy
L'articolo 485 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 485. - (Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza). - Il giudice, quando abbia disposto una misura di sicurezza, puo', nei casi consentiti dall'articolo 206 del codice penale, ordinarne con la sentenza la provvisoria esecuzione. La sentenza e' impugnabile anche per il capo che dispone l'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza; ma l'impugnazione non ne sospende l'esecuzione".
← Art. 132. · All articles · Art. 134. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-08-27