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CAPO VI — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE ACCESSORIE, PRESCRIZIONE, OBLAZIONE, SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E CONFISCA

Dopo l'articolo 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e' inserito il seguente: "Art. 80-bis. - (Destinazione delle sostanze confiscate dal giudice e confiscabili dal Ministro della sanita'). - Le sostanze confiscate e quelle da confiscare in base all'articolo precedente sono immediatamente versate al Ministero della sanita'".

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-08-27