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CAPO VI — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE ACCESSORIE, PRESCRIZIONE, OBLAZIONE, SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E CONFISCA

Il secondo comma dell'articolo 2638 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Nei casi piu' gravi puo' inoltre essere disposta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-08-27