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CAPO III — ((PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI)) SEZIONE I APPLICAZIONE DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE

((La pena detentiva non puo' essere sostituita: a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semiliberta', della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive; e' fatta comunque salva la possibilita' di applicare una pena sostitutiva di specie piu' grave di quella revocata; b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, e' stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilita' ai sensi degli articoli 71 e 103; c) nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacita' di intendere e di volere; d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all' articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imputati minorenni.))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-08-27