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CAPO IV — ESTENSIONE DELLA PERSEGUIBILITA' A QUERELA

L'articolo 632 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 632. - (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi). - Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprieta' lo stato dei luoghi, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila".

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-08-27