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Capo II — POTERI DELL'AUTORITA' IN MATERIA DI INTESE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' DI CONCORRENZA E DI ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE.

1. Le imprese possono comunicare all'Autorita' le intese intercorse. Se l'Autorita' non avvia l'istruttoria di cui all'articolo 14 entro centoventi giorni dalla comunicazione non puo' piu' procedere a detta istruttoria, fatto salvo il caso di comunicazioni incomplete o non veritiere.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04