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((Capo II-bis — ASSISTENZA INVESTIGATIVA NELL'AMBITO DELLA RETE EUROPEA DELLA CONCORRENZA))

(( 1. Le controversie rientrano nella competenza degli organi competenti dello Stato membro dell'autorita' richiedente e sono disciplinate dal diritto di tale Stato membro, se riguardano: a) la legittimita' di un atto da notificare ai sensi dell'articolo 15-nonies o di una decisione cui dare esecuzione ai sensi dell'articolo 15-decies; e b) la legittimita' dello strumento uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro dell'autorita' adita. 2. Le controversie riguardanti le misure di esecuzione adottate nello Stato membro dell'autorita' adita o la validita' di una notifica effettuata dall'autorita' adita rientrano nella competenza degli organi competenti dello Stato membro dell'autorita' adita e sono disciplinate dal diritto di tale Stato membro. ))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04