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((Capo II-bis — ASSISTENZA INVESTIGATIVA NELL'AMBITO DELLA RETE EUROPEA DELLA CONCORRENZA))

(( 1. Fatto salvo l'articolo 14, comma 2-octies, l'Autorita' puo' esercitare i poteri di indagine di cui all'articolo 14 in nome e per conto di altre autorita' nazionali garanti della concorrenza dei Paesi dell'Unione europea che ne fanno richiesta, al fine di accertare un'eventuale inottemperanza, da parte di imprese o associazioni di imprese, alle richieste di informazioni, agli accertamenti ispettivi, alle convocazioni in audizione, alle diffide, alle misure cautelari e alle decisioni con impegni adottate dall'autorita' richiedente in relazione all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE. 2. L'Autorita' puo' richiedere alle altre autorita' nazionali garanti della concorrenza dei Paesi dell'Unione europea di esercitare i poteri di indagine ad esse conferiti dal diritto nazionale al fine di accertare un'eventuale inottemperanza, da parte di imprese o associazioni di imprese, alle richieste di informazioni, agli accertamenti ispettivi, alle convocazioni in audizione, alle diffide, alle misure cautelari e alle decisioni con impegni adottate dall'Autorita' in relazione all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE. 3. L'Autorita' trasmette all'autorita' richiedente le informazioni raccolte ai sensi del comma 1 e utilizza come mezzo di prova le informazioni ad essa trasmesse da altre autorita' ai sensi del comma 2, fatte salve le garanzie di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1/2003. ))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04