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Capo III — POTERI DELL'AUTORITA' IN MATERIA DI DIVIETO DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

1. L'Autorita', se in esito all'istruttoria di cui all'articolo 16 accerta che una concentrazione rientra tra quelle contemplate dall'articolo 6, ne vieta l'esecuzione. 2. L'Autorita', ove nel corso dell'istruttoria non emergano elementi tali da consentire un intervento nei confronti di un'operazione di concentrazione, provvede a chiudere l'istruttoria, e deve dare immediata comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni in merito. Tale provvedimento puo' essere adottato a richiesta delle imprese interessate che comprovino di avere eliminato dall'originario progetto di concentrazione gli elementi eventualmente distorsivi della concorrenza. 3. L'Autorita', se l'operazione di concentrazione e' gia' stata realizzata, puo' prescrivere le misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti distorsivi.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04