TITOLO VI — DISPOSIZIONI FINALI
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 2. Le azioni di nullita' e di risarcimento del danno, nonche' i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti ((al tribunale competente per territorio presso cui e' istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni)). ((18))
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