7.
CONTROLLI E MISURE DA ESEGUIRE SUI FRENI 7.1. I freni ed i pezzi messi a disposizione del Servizio tecnico incaricato delle prove devono essere controllati circa la loro conformità con le prescrizioni del punto 6. 7.2. Vanno determinati: 7.2.1. la corsa di serraggio 2sB* 7.2.2 la corsa di serraggio 2sB (che deve essere superiore a 2sB*) 7.2.3. il momento di frenatura M in funzione della forza P applicata alla leva di comando nel caso di dispositivi di trasmissione meccanica e della pressione "p" nel cilindro apriceppi nel caso di dispositivi di trasmissione idraulica. La velocità di rotazione dei freni deve corrispondere ad una velocità iniziale del veicolo pari a 50 km/h. Dalla curva ottenuta in base a queste misure si ricava quanto segue: 7.2.3.1. nel caso dei freni a comando meccanico, la forza di richiamo Po e la caratteristica ϱ. (cfr. grafico all'appendice 1, pagina 66) 7.2.3.2. nel caso dei freni a comando idraulico, la pressione di richiamo po e la caratteristica ϱ. (cfr. grafico all'appendice 1, pagina 66)
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