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Articolo 119

Disposizioni transitorie in materia di prestazioni familiari 1 . I diritti di cui all'articolo 94 , paragrafo 9 del regolamento sono quelli di cui beneficiavano i lavoratori per i familiari che danno diritto a prestazioni familiari , ai tassi e nei limiti applicabili il giorno precedente a quello dell'entrata in vigore del regolamento , ai sensi dell'articolo 41 o dell'allegato D del regolamento n . 3 , ovvero dell'articolo 20 o dell'allegato 1 del regolamento n . 36/63/CEE del Consiglio , del 2 aprile 1963 , relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori frontalieri ( 1 ) . 2 . Finché l'importo delle prestazioni familiari di cui al paragrafo 1 è superiore all'importo degli assegni familiari che sarebbero dovuti ai sensi dell'articolo 73 , paragrafo 2 del regolamento , spetterà all'istituzione competente francese corrisponderle al lavoratore o direttamente ai familiari , nel loro luogo di residenza , per i figli che danno diritto a tali prestazioni familiari . 3 . L'istituzione del luogo di residenza dei familiari provvederà alla corresponsione degli assegni familiari secondo le disposizioni della legislazione che essa applica , con onere di rimborso da parte dell'istituzione competente francese , quando si tratti di corrispondere le prestazioni familiari ai sensi dell'articolo 73 , paragrafo 2 del regolamento . 4 . Nei rapporti bilaterali fra gli Stati membri interessati , le modalità di applicazione del presente articolo sono determinate da tali Stati membri o dalle loro autorità competenti . ( 1 ) GU n . 62 del 20 . 4 . 1963 , pag . 1314/63 .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.