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1 . Nei casi di cui all'articolo 18 , paragrafo 1 , all'articolo 38 , all'articolo 45 , paragrafi 1 e 2 , all'articolo 64 e all'articolo 67 , paragrafi 1 e 2 del regolamento , la totalizzazione dei periodi di assicurazione si effettua in conformità delle seguenti regole : a ) ai periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro si aggiungono i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro , nella misura in cui è necessario ricorrervi per completare i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione del primo Stato membro ai fini dell'acquisizione , del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni , a condizione che tali periodi di assicurazione non si sovrappongano ; se si tratta di prestazioni per invalidità , vecchiaia o morte ( pensioni ) che debbono essere liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri in conformità delle disposizioni dell'articolo 46 , paragrafo 2 del regolamento , ciascuna delle istituzioni in causa procede separatamente a tale totalizzazione , tenendo conto dell'insieme dei periodi di assicurazione compiuti dal lavoratore sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri alle quali è stato soggetto , fatte salve , se del caso , le disposizioni dell'articolo 45 , paragrafo 2 e dell'articolo 46 , paragrafo 2 , lettera c ) del regolamento ; b ) quando un periodo di assicurazione compiuto a titolo di un'assicurazione obbligatoria sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo di assicurazione compiuto a titolo di un'assicurazione volontaria o facoltativa continuata sotto la legislazione di un altro Stato membro , è preso in considerazione soltanto il primo periodo ; c ) quando un periodo di assicurazione diverso da un periodo assimilato compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo assimilato ai sensi della legislazione di un altro Stato membro , è preso in considerazione soltanto il primo periodo ; d ) ogni periodo assimilato ai sensi della legislazione di due o più Stati membri è preso in considerazione soltanto dall'istituzione dello Stato membro alla legislazione del quale l'assicurato è stato soggetto a titolo obbligatorio da ultimo prima di detto periodo ; nel caso in cui l'assicurato non sia stato soggetto a titolo obbligatorio alla legislazione di uno Stato membro prima di detto periodo , quest'ultimo è preso in considerazione dall'istituzione dello Stato membro alla legislazione del quale è stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta dopo detto periodo ; e ) nel caso in cui non sia possibile determinare in modo preciso l'epoca alla quale taluni periodi di assicurazione sono stati compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro , si presume che tali periodi di assicurazione non si sovrappongano a periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro e di essi si tiene conto nella misura in cui possono utilmente essere presi in considerazione ; f ) nel caso in cui , secondo la legislazione di uno Stato membro , taluni periodi di assicurazione siano presi in considerazione solamente se sono stati compiuti entro un dato termine , l'istituzione che applica tale legislazione . i ) tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro solamente se sono stati compiuti entro tale termine , oppure ii ) prolunga tale termine per la durata dei periodi di assicurazione compiuti in tutto o in parte entro detto termine sotto la legislazione di un altro Stato membro quando si tratta di periodi di assicurazione che comportano unicamente , in base alla legislazione del secondo Stato membro , la sospensione del termine entro il quale i periodi di assicurazione debbono essere compiuti . 2 . I periodi di assicurazione compiuti sotto una legislazione di uno Stato membro non compresa nel campo di applicazione del regolamento , ma che sono presi in considerazione ai sensi di una legislazione di tale Stato membro compresa nel campo di applicazione del regolamento , sono considerati come periodi di assicurazione da prendere in considerazione ai fini della totalizzazione . 3 . Quando i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro sono espressi in unità diverse da quelle utilizzate dalla legislazione di un altro Stato membro , la conversione necessaria ai fini della totalizzazione si effettua secondo le seguenti regole : a ) se il lavoratore è stato soggetto al regime della settimana di sei giorni : i ) un giorno equivale a otto ore e viceversa , ii ) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa , iii ) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa , iv ) tre mesi o tredici settimane o settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa , v ) per la conversione delle settimane in mesi e viceversa , le settimane ed i mesi sono convertiti in giorni , vi ) l'applicazione delle regole precedenti non puo comportare l'assunzione , per l'insieme dei periodi di assicurazione compiuti nel corso di un anno civile , di un totale superiore a trecentododici giorni o cinquantadue settimane o dodici mesi o quattro trimestri ; b ) se il lavoratore è stato soggetto al regime della settimana di cinque giorni : i ) un giorno equivale a nove ore e viceversa , ii ) cinque giorni equivalgono ad una settimana e viceversa , iii ) ventidue giorni equivalgono ad un mese e viceversa , iv ) tre mesi o tredici settimane o sessantasei giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa , v ) per la conversione di settimane in mesi e viceversa , le settimane e i mesi sono convertiti in giorni , vi ) l'applicazione delle regole precedenti non puo comportare l'assunzione , per l'insieme dei periodi di assicurazione compiuti nel corso di un anno civile , di un totale superiore a duecentosessantaquattro giorni o cinquantadue settimane o dodici mesi o quattro trimestri . CAPITOLO 2 MALATTIA E MATERNITA Applicazione dell'articolo 18 del regolamento

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.