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Articolo 16

Attestato dei periodi di assicurazione 1 . Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento , il lavoratore è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione alla quale è stato anteriormente soggetto da ultimo . 2 . Tale attestato è rilasciato , a richiesta del lavoratore , dall'istituzione o dalle istituzioni dello Stato membro alla cui legislazione egli è stato anteriormente soggetto da ultimo . Se non presenta detto attestato l'istituzione competente si rivolge a questa o queste istituzioni per ottenerlo . 3 . Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia se è necessario tener conto di periodi di assicurazione compiuti anteriormente sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente . Applicazione dell'articolo 19 del regolamento

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.