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Articolo 29

Prestazioni in natura ai titolari di pensioni o di rendite ed ai loro familiari che non hanno la residenza in uno Stato membro ai sensi della cui legislazione hanno diritto a prestazioni 1 . Per beneficiare delle prestazioni in natura nel territorio dello Stato membro in cui risiede , ai sensi dell'articolo 28 , paragrafo 1 del regolamento , il titolare di pensione o di rendita è tenuto a farsi iscrivere , come pure i suoi familiari , presso l'istituzione del luogo di residenza , presentando un attestato che certifichi che ha diritto a dette prestazioni , per sé e per i suoi familiari , ai sensi della legislazione o di una delle legislazioni al cui titolo è dovuta una pensione o rendita . PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 372R0574.1 2 . Questo attestato è rilasciato , a richiesta del titolare , dall'istituzione o da una delle istituzioni debitrici di pensione o di rendita o , se del caso dall'istituzione cui spetta decidere sul diritto alle prestazioni in natura , non appena il titolare abbia soddisfatto alle condizioni di apertura del diritto a tali prestazioni . Se il titolare non presenta l'attestato , l'istituzione del luogo di residenza si rivolge , per ottenerlo , all'istituzione o alle istituzioni debitrici di pensione o di rendita o , se del caso , all'istituzione a cio abilitata . In attesa di ricevere tale attestato , l'istituzione del luogo di residenza puo procedere ad un'iscrizione provvisoria del titolare e dei suoi familiari sulla base dei documenti giustificativi da essa riconosciuti . Detta iscrizione è opponibile all'istituzione cui spetta l'onere delle prestazioni in natura soltanto quando quest'ultima istituzione ha rilasciato l'attestato previsto al paragrafo 1 . 3 . L'istituzione del luogo di residenza avverte l'istituzione che ha rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 1 di ogni iscrizione da essa effettuata in conformità delle disposizioni di detto paragrafo . 4 . Ad ogni domanda di prestazioni in natura , si deve fornire all'istituzione del luogo di residenza la prova , mediante ricevuta o talloncino del mandato corrispondente all'ultimo pagamento effettuato , che il titolare continua ad avere diritto a una pensione o rendita . 5 . Il titolare o i suoi familiari sono tenuti ad informare l'istituzione del luogo di residenza di ogni cambiamento nella loro situazione che possa modificare il diritto alle prestazioni in natura e , in particolare , di ogni sospensione o soppressione della pensione o della rendita e di ogni trasferimento della loro residenza . Le istituzioni debitrici della pensione o della rendita informano altresì di tali cambiamenti l'istituzione del luogo di residenza del titolare . 6 . La commissione amministrativa fissa , se necessario , le modalità che permettono di determinare l'istituzione cui spetta l'onere delle prestazioni in natura nel caso di cui all'articolo 28 , paragrafo 2 , lettera b ) del regolamento . Applicazione dell'articolo 29 del regolamento

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.