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Procedura da seguire da parte delle istituzioni in causa per l'istruttoria della domanda 1 . L'istituzione d'istruttoria riporta sul formulario di cui all'articolo 42 , paragrafo 1 del regolamento di applicazione , i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica e trasmette copia di detto formulario all'istituzione di assicurazione invalidità , vecchiaia o morte ( pensioni ) di ogni Stato membro presso la quale il lavoratore è stato iscritto , unendo , se del caso , i certificati di lavoro presentati dal richiedente . 2 . Se vi è solo un'altra istituzione in causa , detta istituzione completa il formulario , indicando : a ) i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica ; b ) l'importo della prestazione alla quale il richiedente potrebbe avere diritto per questi soli periodi di assicurazione ; c ) l'importo teorico e l'importo effettivo delle prestazioni calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 46 , paragrafo 2 del regolamento . Il formulario così completato è restituito all'istituzione d'istruttoria . Se il diritto a prestazioni è aperto tenuto conto dei soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione applicata dall'istituzione del secondo Stato membro e se l'importo della prestazione corrispondente a detti periodi di assicurazione puo essere stabilito senza indugio , mentre le operazioni di calcolo di cui alla lettera c ) richiedono un tempo molto più lungo , il formulario è restituito all'istituzione d'istruttoria con le indicazioni di cui alle lettere a ) e b ) ; le indicazioni di cui alla lettera c ) saranno comunicate non appena possibile all'istituzione d'istruttoria . 3 . Se vi sono due o più altre istituzioni in causa , ciascuna delle istituzioni completa il formulario indicando i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica e lo restituisce all'istituzione d'istruttoria . Se un diritto a prestazioni è aperto tenuto conto dei soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione applicata da una o più di tali istituzioni e se l'importo della prestazione corrispondente a detti periodi di assicurazione puo essere stabilito senza indugio , questo importo è comunicato all'istituzione d'istruttoria insieme con i periodi di assicurazione ; se la determinazione di detto importo richiede un certo tempo , esso sarà comunicato all'istituzione d'istruttoria non appena stabilito . Ricevuti tutti i formulari recanti l'indicazione dei periodi di assicurazione e se del caso , dell'importo o degli importi dovuti in applicazione della legislazione di uno o più Stati membri in causa , l'istituzione d'istruttoria trasmette una copia dei formulari così completati a ciascuna delle istituzioni in causa che vi indicano l'importo teorico e l'importo effettivo delle prestazioni calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 46 , paragrafo 2 del regolamento e restituiscono il formulario all'istituzione d'istruttoria . 4 . Non appena l'istituzione d'istruttoria , ricevuti i dati di cui ai paragrafi 2 o 3 , costata che possono essere applicate le disposizioni dell'articolo 40 , paragrafo 2 , dell'articolo 48 , paragrafi 2 o 3 del regolamento , avverte le altre istituzioni in causa . 5 . Nel caso di cui all'articolo 37 , lettera d ) del regolamento di applicazione , le istituzioni degli Stati membri alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto , alle quali ha chiesto di differire la liquidazione delle prestazioni , riportano sul formulario di cui all'articolo 42 , paragrafo 1 del regolamento di applicazione soltanto i periodi di assicurazione compiuti dal richiedente sotto la legislazione da esse applicata .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.