Articolo 44
Istituzione abilitata a prendere la decisione relativa allo stato d'invalidità 1 . L'istituzione d'istruttoria è la sola abilitata a prendere la decisione di cui all'articolo 40 , paragrafo 3 del regolamento , in merito allo stato d'invalidità del richiedente , fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 . Essa prende questa decisione non appena è in grado di stabilire se sono soddisfatte le condizioni di apertura del diritto fissate dalla legislazione che essa applica , tenuto conto , se del caso , delle disposizioni dell'articolo 45 del regolamento . Essa notifica senza indugio tale decisione alle altre istituzioni in causa . 2 . Se le condizioni di apertura del diritto diverse da quelle relative allo stato d'invalidità fissate dalla legislazione che essa applica non sono soddisfatte , tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 45 del regolamento , l'istituzione d'istruttoria ne avverte immediatamente l'istituzione competente in materia d'invalidità di quello fra gli altri Stati membri in causa alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto da ultimo . Questa istituzione è abilitata a prendere la decisione relativa allo stato d'invalidità del richiedente se sono soddisfatte le condizioni di apertura del diritto fissate dalla legislazione che essa applica ; essa notifica senza indugio questa decisione alle altre istituzioni in causa . 3 . Se del caso , occorre risalire , alle stesse condizioni , fino all'istituzione competente in materia d'invalidità dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto per la prima volta .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.